Se un tuo reclamo non ha avuto una risposta soddisfacente o non hai ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni dalla presentazione, è possibile richiedere la Procedura di Conciliazione.
La Procedura di Conciliazione riguarda i reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
La domanda di conciliazione deve essere inviata:
La domanda deve essere riferita ad un unico reclamo.
Nel caso di viaggio effettuato da più persone, la domanda va compilata singolarmente da ciascun passeggero.
Se il cliente non indica l'Associazione che dovrà rappresentarlo nella Conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo a turno.
La Procedura di Conciliazione è condotta in lingua italiana; le domande possono essere presentate nelle lingue italiano e inglese.
La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l'eventuale accettazione.
La Negoziazione Paritetica ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.