Torna Su / Back to top Torna Su / Back to top

La Procedura di Conciliazione per i servizi regionali

Se un tuo reclamo non ha avuto una risposta soddisfacente o non hai ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni dalla presentazione, è possibile richiedere la Procedura di Conciliazione.

  • La conciliazione – moduli e documentazione
  • Requisiti per la conciliazione

    La Procedura di Conciliazione riguarda i reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

    • relativi a viaggi effettuati su tutti i treni del trasporto Regionale di Trenitalia;
    • che indichino uno scostamento tra un impegno di Trenitalia, assunto nei documenti ufficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito www.trenitalia.com, Carta dei Servizi, Contratti di Servizio, Documenti pubblicati dall’ART, Normativa Europea di riferimento) e quanto effettivamente usufruito dal passeggero.

  • Come presentare la domanda di conciliazione

    La domanda di conciliazione deve essere inviata:

    • utilizzando questo form online.
    • compilando il modulo che si trova sul sito internet di Trenitalia, negli Uffici Assistenza alla Clientela di Trenitalia e presso le Associazioni dei Consumatori ed inviandolo:
      - direttamente all'ufficio Conciliazioni Paritetiche Regionale di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 – Roma a mezzo fax 0644104769, raccomandata A/R);
      - tramite una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie il Protocollo d'Intesa con Trenitalia.
    • esclusivamente per gli acquisti transfrontalieri di biglietti on-line effettuati da cittadini comunitari, la domanda di Conciliazione può essere presentata anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/odr

    La domanda deve essere riferita ad un unico reclamo.

    Nel caso di viaggio effettuato da più persone, la domanda va compilata singolarmente da ciascun passeggero.

    Se il cliente non indica l'Associazione che dovrà rappresentarlo nella Conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo a turno.

    La Procedura di Conciliazione è condotta in lingua italiana; le domande possono essere presentate nelle lingue italiano e inglese.

    La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l'eventuale accettazione.

    La Negoziazione Paritetica ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.