Se si prevede un ritardo superiore a 60 minuti in partenza o all'arrivo nella destinazione finale e non vuoi chiedere il rimborso, puoi scegliere di proseguire il viaggio verso la destinazione finale:
Inoltre, in funzione dei tempi di attesa, hai diritto:
Indennità per ritardo dei treni/servizi Freccia compreso tra 30 e 59 minuti
In caso di ritardo all’arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e del servizio Freccialink compreso tra i 30 e 59 minuti rispetto all’orario programmato, Trenitalia riconosce un bonus (*) pari al 25% del prezzo del biglietto che potrai utilizzare per i successivi acquisti.
Il Bonus può essere richiesto a partire dall’orario di arrivo del treno in stazione e fino a 12 mesi successivi:
Tale bonus non è monetizzabile e non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.
Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti
In caso di ritardo all'arrivo, hai diritto ad una indennità per ritardo, in bonus o in denaro a tua scelta, pari al:
L'indennità per ritardo è calcolata rispetto al prezzo effettivamente pagato per il servizio in ritardo (o per l'intera soluzione di viaggio nel caso di biglietto cumulativo) e all'orario di arrivo dell’intera soluzione di viaggio. La soluzione di viaggio è proposta dai sistemi di vendita Trenitalia e può contemplare l’utilizzo di più servizi ferroviari successivi operati da Trenitalia, Trenitalia France e Ferrovie del Sud Est (FSE) nell’ambito di un unico contratto di trasporto, acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni di altra impresa ferroviaria. Ai fini del calcolo dell'indennità viene considerato l’orario di arrivo dell’intera soluzione di viaggio.
Non hai titolo all’indennità
se prima dell’acquisto del biglietto eri informato del ritardo o se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un percorso alternativo è inferiore a 60 minuti.
L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per alcuni biglietti e servizi accessori nonché per i biglietti gratuiti e per importi inferiori a 4 euro a viaggiatore.
Come puoi chiedere l’indennità
L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso.
A partire dall’orario di arrivo del treno in stazione e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo, è possibile verificare il diritto all'indennità e richiedere a tua scelta:
Se hai un abbonamento, un Pass o altre specifiche tessere, puoi richiedere l’indennità da ritardo a partire dalla scadenza dei titoli e fino a dodici mesi successivi. Se hai un Carnet puoi richiedere l’indennità a partire dall’effettuazione dell’ultimo dei viaggi associati al Carnet e fino ai dodici mesi successivi.
La richiesta dell’indennità può essere avanzata:
Per maggiori informazioni sull'indennità prevista per l' abbonamento AV, per l'abbonamento IC e per il Carnet Viaggi consultare le apposite sezioni.
(*) Il bonus non è convertibile in denaro e ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio puoi cumulare più bonus per ritardo. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.
Nel caso in cui una corsa per un treno, indicata sull’orario ufficiale come fruibile da clienti con disabilità o a mobilità ridotta, venga resa con materiale non idoneo o sostituita con servizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, viene riconosciuta un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto di corsa semplice per il servizio Intercity o Intercity Notte.
Qualora il passeggero a mobilità ridotta viaggi con un abbonamento o Carta Tutto Treno, l’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento o della Carta diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel periodo di validità. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. In tutti i casi l’indennità viene riconosciuta, in aggiunta al rimborso integrale del biglietto (maggiori informazioni) o del valore di ogni singolo viaggio o prenotazione, ai clienti con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata, in caso di rinuncia al viaggio.
Puoi richiedere l’indennità fino a dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il disservizio:
In caso di riconoscimento del diritto, puoi scegliere di ottenere l’indennità:
In questo caso non è previsto un minimo non indennizzabile.
L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso.
(*) Il bonus non è convertibile in denaro e ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio puoi cumulare più bonus per ritardo. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.