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Indennità


  • In caso di ritardo in partenza o durante il viaggio

    Se si prevede un ritardo superiore a 60 minuti in partenza o all'arrivo nella destinazione finale e non vuoi chiedere il rimborso, puoi scegliere di proseguire il viaggio verso la destinazione finale:

    • non appena possibile con i mezzi sostitutivi messi a tua disposizione o con il primo treno utile di categoria pari o inferiore oppure seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell’eventuale differenza di prezzo. Trenitalia, quale trattamento di maggior favore, può anche autorizzarti a proseguire il viaggio su una classe/livello di servizio o categoria di treno superiore senza pagamenti aggiuntivi. 
      Se le soluzioni alternative per raggiungere la destinazione finale non ti vengono comunicate entro 100 minuti dall'ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, puoi chiedere la restituzione delle spese sostenute per raggiungere autonomamente la destinazione finale con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus, purché tali spese siano documentate, necessarie, adeguate e ragionevoli. Qualora il biglietto sia già stato rimborsato, Trenitalia valuta la restituzione delle spese sostenute per la parte eccedente l'importo rimborsato.
    • anche in data successiva, dopo esserti rivolto all'Ufficio di Assistenza.


    Inoltre, in funzione dei tempi di attesa, hai diritto:

    • a pasti e bevande in quantità ragionevole se sono disponibili sul treno o in stazione e se possono essere ragionevolmente forniti, tenendo conto della distanza dal fornitore, del tempo necessario per la consegna e del costo;
    • al pernottamento con trattamento di qualità media e al trasporto tra la stazione ferroviaria e il luogo di pernottamento se fisicamente possibile, se non puoi continuare il viaggio nello stesso giorno per ritardo, soppressione o mancata coincidenza e non è possibile la prosecuzione con altri treni o servizi di trasporto sostitutivi (bus, taxi, ecc). Tale soggiorno viene limitato fino a un massimo tre notti nel caso in cui il disservizio dipenda da una circostanza straordinaria esterna all'esercizio ferroviario (quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche), da colpa del viaggiatore o da un comportamento di terzi che l'impresa ferroviaria non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;
    • al trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a tornare al punto di partenza o a uno alternativo, o alla destinazione finale del servizio, se il treno è bloccato sui binari, se fisicamente possibile.


  • Indennità in caso di ritardo all’arrivo

    Indennità per ritardo dei treni/servizi Freccia compreso tra 30 e 59 minuti

    In caso di ritardo all’arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e del servizio Freccialink compreso tra i 30 e 59 minuti rispetto all’orario programmato, Trenitalia riconosce un bonus (*) pari al 25% del prezzo del biglietto che potrai utilizzare per i successivi acquisti.
    Il Bonus può essere richiesto a partire dall’orario di arrivo del treno in stazione (per le soluzioni di viaggio composte da biglietti cumulativi, dall’orario di arrivo alla destinazione finale) e fino a 12 mesi successivi: 

    • Compilando il web form o utilizzando l’apposita funzionalità disponibili su questo sito, solo per i biglietti ticketless. Scopri come fare;
    • sull’App Trenitalia, solo per i biglietti ticketless (ad eccezione delle prenotazioni in appoggio a Carnet, abbonamenti e Pass);
    • presso qualsiasi biglietteria;
    • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
    • al Call Center, solo per i biglietti ticketless;
    • tramite posta indirizzata a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.
       

    Tale bonus non è monetizzabile e non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.

    Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti

    In caso di ritardo all'arrivo, hai diritto ad una indennità per ritardo, in bonus o in denaro a tua scelta, pari al:

    • 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
    • 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di pari o superiore a 120 minuti.


    L'indennità per ritardo è calcolata rispetto al prezzo effettivamente pagato per il servizio in ritardo (o per l'intera soluzione di viaggio nel caso di biglietto cumulativo) e all'orario di arrivo dell’intera soluzione di viaggio. La soluzione di viaggio è proposta dai sistemi di vendita Trenitalia e può contemplare l’utilizzo di più servizi ferroviari successivi operati da Trenitalia, Trenitalia France, Ferrovie del Sud Est (FSE) e FS Treni Turistici Italiani, nell’ambito di un unico contratto di trasporto,  acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni di altra impresa ferroviaria. Ai fini del calcolo dell'indennità viene considerato l’orario di arrivo dell’intera soluzione di viaggio.

    Non hai titolo all’indennità 
    se prima dell’acquisto del biglietto eri informato del ritardo o se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un percorso alternativo è inferiore a 60 minuti. 
    L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per alcuni biglietti e servizi accessori nonché per i biglietti gratuiti e per importi inferiori a 4 euro a viaggiatore.

    Come puoi chiedere l’indennità

    L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso.
    A partire dall’orario di arrivo del treno in stazione (per le soluzioni di viaggio composte da biglietti cumulativi, dall’orario di arrivo alla destinazione finale) e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo, è possibile verificare il diritto all'indennità e richiedere a tua scelta: 

    • un bonus per acquistare entro 12 mesi dal giorno in cui si è verificato il ritardo o dalla data di rilascio nel caso di abbonamento, un nuovo titolo di viaggio (*);
    • l'importo spettante in denaro (in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto).

    Se scegli di ricevere l’indennità mediante bonus, quest’ultimo non è più convertibile in denaro e puoi utilizzarlo per un nuovo acquisto senza diritto al resto.

    Se invece non puoi esercitare la scelta di cui sopra e l’indennità viene erogata mediante bonus, puoi chiederne la conversione in denaro (ad esempio, quando acquisti il biglietto in contanti e richiedi l’indennità tramite il sito www.trenitalia.com, l’App Trenitalia e il Call Center, oppure se hai acquistato il biglietto presso alcune agenzie di viaggio). Tale richiesta deve essere effettuata prima dell’utilizzo e/o della scadenza del bonus, mediante la compilazione dell’apposito web form disponibile sul sito www.trenitalia.com o del modulo rimborsi cartaceo presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia o tramite posta indirizzata a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

    Se hai un abbonamento, un Pass o altre specifiche tessere, puoi richiedere l’indennità da ritardo a partire dalla scadenza dei titoli e fino a dodici mesi successivi. Se hai un Carnet puoi richiedere l’indennità a partire dall’effettuazione dell’ultimo dei viaggi associati al Carnet e fino ai dodici mesi successivi.

    La richiesta dell’indennità può essere avanzata: 

    • compilando il web form o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile su questo sito solo per i biglietti ticketless Scopri come fare;
    • sull’App Trenitalia, solo per i biglietti ticketless (ad eccezione delle prenotazioni in appoggio a Carnet, abbonamenti e Pass); 
    • presso qualsiasi biglietteria;
    • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
    • al Call Center, solo per i biglietti ticketless;
    • tramite posta indirizzata a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.
       

    Per maggiori informazioni sull'indennità prevista per l' abbonamento AV, per l'abbonamento IC e per il Carnet Viaggi consultare le apposite sezioni.


    (*) Il bonus ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio puoi cumulare più bonus per ritardo. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.


  • Ulteriori indennità per i treni Intercity e Intercity Notte – indennità per persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR)

    Nel caso in cui una corsa per un treno, indicata sull’orario ufficiale come fruibile da clienti con disabilità o a mobilità ridotta, venga resa con materiale non idoneo o sostituita con servizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, viene riconosciuta un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto di corsa semplice per il servizio Intercity o Intercity Notte.
    Qualora il passeggero a mobilità ridotta viaggi con un abbonamento o Carta Tutto Treno, l’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento o della Carta diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel periodo di validità. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. In tutti i casi l’indennità viene riconosciuta, in aggiunta al rimborso integrale del biglietto (maggiori informazioni) o del valore di ogni singolo viaggio o prenotazione,  ai clienti con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata, in caso di rinuncia al viaggio.

    Puoi richiedere l’indennità fino a dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il disservizio:

    • compilando l’apposito modulo presso le Biglietterie o gli Uffici di Assistenza presenti nelle principali stazioni;
    • compilando l’apposito web form disponibile su questo sito;
    • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.
       

    In caso di riconoscimento del diritto, puoi scegliere di ottenere l’indennità:

    • con un bonus (*) per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;
    • in contanti per pagamenti effettuati in contanti;
    • mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.


    In questo caso non è previsto un minimo non indennizzabile.

    L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso.


    (*) Il bonus non è convertibile in denaro e ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio puoi cumulare più bonus per ritardo. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.