E' una procedura con la quale un Conciliatore delle Associazioni dei Consumatori firmatarie di un apposito protocollo ed un Conciliatore di Trenitalia, si incontrano per approfondire le contestazioni del cliente e verificare la possibilità di offrire una proposta di composizione amichevole del reclamo presentato.
Il criterio adottato è di carattere equitativo, che consente di individuare una soluzione tenendo conto delle circostanze in cui le persone si sono trovate.
I clienti di Trenitalia che non sono soddisfatti della risposta ricevuta ad un proprio reclamo o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
La procedura di conciliazione è gratuita per il cliente. L'Associazione dei Consumatori in piena autonomia può richiedere una quota d’iscrizione.
La conciliazione si applica ai reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
La domanda di conciliazione è improcedibile nei seguenti casi:
L’improcedibilità della domanda viene comunicata al consumatore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di Negoziazione Paritetica.
Se non è indicata l’Associazione firmataria che dovrà rappresentare il cliente nelle procedure, la richiesta verrà assegnata ad una di esse in applicazione ad un criterio turnario.
La domanda deve essere riferita ad un unico reclamo. Nel caso di viaggio effettuato da più persone, la domanda va compilata singolarmente da ciascun viaggiatore .
La Commissione di Conciliazione è composta da due Conciliatori, uno per l'Associazione dei Consumatori designata ed uno per Trenitalia.
I Conciliatori sono le persone incaricate della risoluzione delle controversie:
1. fanno parte di una commissione paritetica composta da un rappresentante delle associazioni di consumatori e degli utenti di cui all’art. 137 del codice del consumo e di un rappresentante di Trenitalia, e sono nominati a seguito di procedura trasparente che viene pubblicata;La commissione, esaminati tutti gli elementi, valuta se sia possibile elaborare una proposta di negoziazione. La proposta elaborata dalla commissione di Conciliazione viene inviata per l'approvazione al cliente, il quale ha la facoltà di accettarla o di rifiutarla. La proposta della Commissione non può essere modificata dall’Ufficio di Conciliazione di Trenitalia.
Il procedimento di conciliazione deve concludersi mediante la definizione della proposta di Negoziazione Paritetica o del verbale di mancato accordo, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione. Nel caso di reclami giudicati dalla Commissione particolarmente complessi è prevista una proroga di ulteriori 30 giorni.
In ogni momento il cliente ha diritto di rifiutare o di recedere dalla procedura di conciliazione e di adire il sistema giudiziario ordinario o altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversia, previa dichiarazione all’Organismo di Conciliazione Paritetica.
Consulta l'elenco delle Associazioni Consumatori che aderiscono all'iniziativa