Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi).
I servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza.