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Bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione

In caso di totale non funzionamento dell’impianto di climatizzazione su di un treno Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca (esclusi i treni Internazionali in servizio interno), Intercity, Intercity Notte o sul servizio Freccialink, hai diritto al rilascio, in via di attenzione commerciale, di un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto (non è previsto un minimo non indennizzabile). Tuttavia se rifiuti la sistemazione in un altro posto disponibile in classe o livello di servizio uguale o superiore, perdi il diritto al bonus.
Il bonus è riconosciuto anche nel caso di biglietto acquistato in tutto o in parte con bonus.
Nel caso di pass internazionali il bonus è rilasciato per un importo pari al biglietto a tariffa “global pass”. Nel caso di biglietto di prezzo complessivo non divisibile (es. biglietto a tariffa regionale utilizzato in parte su treno IC), il bonus è calcolato sull’importo del cambio servizio corrisposto. In tali casi devi presentare, oltre al biglietto “global pass” o di cambio servizio, il biglietto in appoggio al quale è stato emesso.
Se per uno stesso viaggio ricorrano i presupposti sia per l’indennità per ritardo che per il bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, i due benefici non si cumulano. In tale caso hai diritto solo all’indennità per ritardo. 

Non hai diritto al rilascio del bonus

  • rispetto ad abbonamenti, cambio servizio per abbonati, diritti di ammissione per titolari di carte di libera circolazione, prenotazione per abbonati e possessori di Carnet e carte di libera circolazione, biglietti gratuiti, biglietti emessi in base al programma Trenitalia for Business, biglietto per il trasporto del cane a pagamento, particolari offerte commerciali che lo escludono espressamente, biglietti per la parte utilizzata con buono sconto;
  • rispetto agli importi aggiuntivi pagati per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. Postoclick) e per le regolarizzazioni a bordo.


Come puoi chiedere il bonus
A partire dall’orario di arrivo in stazione del treno sul quale si è verificato il disservizio e fino a dodici mesi successivi, puoi interrogare direttamente i sistemi informativi Trenitalia per verificare l’ammissibilità o meno del diritto al bonus (solo per i servizi treni, presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le Self-service, su questo sito, su App Trenitalia e tramite il Call Center) e chiedere (sia per i servizi treni che per il Freccialink), il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data di effettuazione del viaggio, di altri biglietti di viaggio o direttamente l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.

La richiesta  può essere avanzata:

  • utilizzando l’apposita funzionalità disponibile su questo sito solo per i biglietti ticketless acquistati su questo sito, al Call Center o tramite l'App Trenitalia. Scopri come fare;
  • compilando l’apposito web form disponibile su questo sito;
  • sull’App Trenitalia, solo per i biglietti ticketless acquistati su questo sito, su App Trenitalia o al Call Center;
  • presso qualsiasi biglietteria;
  • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
  • al Call Center solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o su questo sito;
  • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

Il bonus non è convertibile in denaro e ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.

Il bonus può essere richiesto dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. I biglietti per la parte acquistata con bonus non sono rimborsabili per rinuncia al viaggio per esigenze del passeggero.