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Bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione

In caso di totale non funzionamento dell’impianto di climatizzazione su di un treno Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca (esclusi i treni Internazionali in servizio interno), Intercity, Intercity Notte o sul servizio Freccialink, hai diritto al rilascio, in via di attenzione commerciale, di un bonus (*) pari al 25% del prezzo del biglietto. Tuttavia se rifiuti la sistemazione in un altro posto disponibile in classe o livello di servizio uguale o superiore, perdi il diritto al bonus.
Il bonus è riconosciuto anche nel caso di biglietto acquistato in tutto o in parte con bonus.
Nel caso di pass internazionali il bonus è rilasciato per un importo pari al biglietto a tariffa “global pass”. Nel caso di biglietto di prezzo complessivo non divisibile (es. biglietto a tariffa regionale utilizzato in parte su treno IC), il bonus è calcolato sull’importo del cambio servizio corrisposto. In tali casi devi presentare, oltre al biglietto “global pass” o di cambio servizio, il biglietto in appoggio al quale è stato emesso.
Se per uno stesso viaggio ricorrano i presupposti sia per l’indennità per ritardo che per il bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, i due benefici non si cumulano. In tale caso hai diritto solo all’indennità per ritardo. 

Non hai diritto al rilascio del bonus

  • se sei in possesso di abbonamenti, cambio servizio per abbonati, diritti di ammissione per titolari di carte di libera circolazione, prenotazione per abbonati e possessori di Carnet e carte di libera circolazione, biglietti gratuiti, biglietti emessi in base al programma Trenitalia for Business, biglietto per il trasporto del cane a pagamento, particolari offerte commerciali che lo escludono espressamente, biglietti per la parte utilizzata con buono sconto;
  • per gli importi aggiuntivi pagati per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. Postoclick) e per le regolarizzazioni a bordo.


Come puoi chiedere il bonus
A partire dall’orario di arrivo in stazione del treno sul quale si è verificato il disservizio e fino a dodici mesi successivi, puoi chiedere il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data di effettuazione del viaggio, di altri biglietti di viaggio o direttamente l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.

La richiesta  può essere avanzata:

  • compilando il web form o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile su questo sito solo per i biglietti ticketless Scopri come fare;
  • sull’App Trenitalia, solo per i biglietti ticketless acquistati su questo sito, su App Trenitalia o al Call Center;
  • presso qualsiasi biglietteria;
  • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
  • al Call Center solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o su questo sito;
  • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

I biglietti per la parte acquistata con bonus non sono rimborsabili per rinuncia al viaggio per esigenze del passeggero.

(*) Il bonus non è convertibile in denaro e ti consente di acquistare, senza diritto al resto, altri titoli di viaggio Trenitalia. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio puoi cumulare più bonus per ritardo. Non puoi usare il bonus (di qualsiasi tipologia) per acquistare biglietti a fasce chilometriche, biglietti o abbonamenti integrati e treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, puoi utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.