Trenitalia S.p.A. e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra viaggiatori e Trenitalia. 

In applicazione del D.Lgs. n.130 del 6 agosto 2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei Consumatori (ADR) l’Organismo di Conciliazione Paritetica di Trenitalia SpA – Associazioni di Consumatori, è iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Se un tuo reclamo, relativo a viaggi sui treni di Trenitalia di lunga e media percorrenza, non ha avuto una risposta soddisfacente o non hai ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni dalla presentazione, è possibile richiedere la procedura di conciliazione.

Domande frequenti sulla conciliazione

Associazioni dei Consumatori aderenti alla Conciliazione Paritetica

La domanda di conciliazione deve essere inviata:

  • utilizzando questo form online
  • compilando il modulo disponibile su questo sito, negli uffici Assistenza alla Clientela di Trenitalia e presso le Associazioni dei Consumatori.

Il modulo può essere trasmesso:

  • all’ufficio di Conciliazione di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma oppure   all'indirizzo e-mail conciliazioni@trenitalia.it §  allegando il modulo firmato in formato PDF, TIF, JPG etc. (la casella di posta è dedicata unicamente al ricevimento dei moduli di conciliazione)
  • tramite una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie il Protocollo d'Intesa con Trenitalia.

La domanda deve essere riferita ad un unico reclamo/rimborso. Nel caso di viaggio effettuato da più persone, la domanda va compilata singolarmente da ciascun viaggiatore.

Se il cliente non indica l'Associazione che dovrà rappresentarlo nella conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo in applicazione di un criterio turnario.

La Procedura di conciliazione è condotta in lingua italiana, le  domande possono essere presentate nelle lingue italiano e inglese.

La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l'eventuale accettazione.

La Negoziazione Paritetica ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

La procedura di conciliazione riguarda reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • relativi a viaggi, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano sui Treni di Trenitalia di lunga e media percorrenza ad esclusione dei treni del Trasporto Regionale. 
  • che indichino uno scostamento tra un impegno puntuale di Trenitalia, assunto nei documenti ufficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei servizi) e quanto effettivamente usufruito dal cliente.