Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “PROGRAMMA X-GO”
1. INTRODUZIONE
A. Il presente documento (“Regolamento del Programma X-GO” o “Regolamento”) disciplina ai sensi del D.P.R. n. 430/2001 il funzionamento dell'operazione a premio denominata “Programma X-GO” (di seguito “Programma”, “Operazione a Premio” o “Iniziativa”) e le condizioni di partecipazione al Programma, compresa l’assegnazione di punti X-GO (di seguito i “Punti”), il cui utilizzo consente ai partecipanti al Programma di richiedere i premi di volta in volta previsti, come indicati al successivo art. 10.2, secondo quanto descritto ai successivi articoli del presente Regolamento.
B. Una copia del presente Regolamento è disponibile sul sito www.trenitalia.com (di seguito anche solo “Sito”).
C. Trenitalia S.p.A., nella qualità di promotore del Programma, si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento, le modalità di adesione e di svolgimento dell’Operazione a Premio, fermi restando i diritti acquisiti dai partecipanti al Programma, nel rispetto della parità di trattamento degli stessi e in osservanza alla normativa in materia. Qualsiasi modifica sarà resa nota ai partecipanti mediante integrazione al presente Regolamento.
D. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia al D.P.R. 430 del 2001 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
2. PROGRAMMA, PROMOTORI E SOGGETTO DELEGATO
A. “Programma X-GO” è la denominazione dell’Operazione a Premio.
B. Trenitalia S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161, Roma (RM), C.F. e P. IVA 05403151003 è promotore del Programma (di seguito “Promotore” o “Trenitalia”).
C. Durante lo svolgimento del Programma altre società partner potranno aderire al Programma in qualità di promotori associati, anche per periodi di tempo limitati. Ove non diversamente previsto, la partecipazione di ciascun promotore associato vale per l’intera durata del Programma e a partire dal momento della sua partecipazione al Programma medesimo. La versione aggiornata del Regolamento con l’elenco di tutti i promotori, di volta in volta associati, è comunque sempre disponibile sul Sito e conservata presso la sede legale di Trenitalia.
D. Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122, Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 08462130967 è il soggetto delegato da Trenitalia (di seguito anche solo “Soggetto Delegato”).
3. TERRITORIO
L’Operazione a Premio si svolge sul territorio nazionale italiano e su quello della Repubblica di San Marino (i due insieme, di seguito “Territorio”).
4. DURATA
A. L’Operazione a Premio ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 salve eventuali proroghe che saranno tempestivamente comunicate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle quali si darà debita comunicazione ai partecipanti al Programma mediante integrazione al presente Regolamento.
B. I Punti potranno essere accumulati nel corso del periodo di validità riportato al punto precedente (Art. 4.A).
C. I Punti potranno essere riscattati per la richiesta dei premi a partire dal 1° febbraio 2025 e sino al 31 gennaio 2026, salve eventuali proroghe del Programma e ferme restando le modalità e le tempistiche di accumulo previste da ciascuno dei Promotori ai sensi del successivo art. 9 “MODALITÀ GENERALI DI RACCOLTA DEI PUNTI”. Le modalità con cui i Punti possono essere riscattati sono indicate all’art. 10 “MODALITÀ DI RISCATTO DEI PUNTI”, del presente Regolamento.
D. Alla conclusione del Programma i Punti cesseranno automaticamente di avere validità e non potranno più essere utilizzati.
5. FINALITÀ E PRODOTTI PROMOZIONATI
La finalità dell’Operazione a Premio è la promozione delle vendite dei biglietti ferroviari, degli abbonamenti e dei carnet relativi al servizio “Regionale” e “Intercity” di Trenitalia in qualunque classe o livello di servizi (di seguito, qualora nominati congiuntamente, anche “Titoli di viaggio”).
6. MONTEPREMI E CAUZIONE PRESTATA A FAVORE DEL MIMIT
Il valore stimato complessivo dei premi da assegnare previsto ai sensi e per le finalità di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001 è pari a 500.000,00 € (IVA esclusa). Sulla base di tale stima, e fatta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, è stata prestata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del predetto D.P.R., idonea cauzione in bollo, sotto forma di fideiussione bancaria, pari a 100.000,00 €, con scadenza il 31 gennaio 2027, avente come beneficiario:
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO - DIV. VII CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
MANIFESTAZIONI A PREMIO
VIA MOLISE, 2 – 00187 – ROMA
7. DESTINATARI / PARTECIPANTI
A. L’Operazione a Premio è rivolta a tutte le persone fisiche titolari di una Carta X-GO, come definita dalle Condizioni Generali di emissione e utilizzo della Carta X-GO consultabili sul Sito nella sezione X-GO (di seguito, “Destinatari” o “Partecipanti” e, al singolare, “Destinatario” o “Partecipante”).
B. Come riportato dalle Condizioni Generali di emissione e utilizzo della Carta X-GO, possono richiedere la Carta X-GO i residenti e/o domiciliati nel Territorio che, al momento della richiesta, abbiano compiuto 14 anni, attraverso i seguenti canali:
- compilando l’apposito form sul Sito nella sezione “X-GO”;
- presso gli uffici/sportelli di assistenza, ubicati nelle stazioni ove presenti, e/o presso le biglietterie Trenitalia in tutti gli altri casi;
- compilando l’apposito form tramite l’APP Trenitalia (di seguito “App”);
- tramite le agenzie di viaggio abilitate.
C. I soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni possono richiedere la Carta X-GO esclusivamente presso gli uffici/sportelli di assistenza ubicati nelle stazioni oppure, in assenza di tali predetti uffici/sportelli, presso le biglietterie Trenitalia, e devono essere accompagnati da colui che esercita la responsabilità genitoriale o la tutela su di loro. Quest’ultimo provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, a fornire i dati personali del minore e ad autorizzarne il relativo trattamento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
D. In fase di richiesta della Carta X-GO dovrà essere data conferma della presa visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali.
E. Ogni Carta X-GO è nominativa e comporta che il titolare, previa consultazione della predetta informativa, fornisca i propri dati personali, con l’onere di comunicare eventuali variazioni degli stessi tramite l’area riservata del Sito o secondo quanto riportato nell’informativa sulla protezione dei dati personali. Il richiedente la Carta X-GO garantisce la correttezza e la veridicità di tutte le informazioni fornite a Trenitalia e ne è il solo responsabile, in via esclusiva e integrale.
F. ll Promotore si riserva di ammettere alla partecipazione all’Iniziativa i titolari sottoscrittori di ulteriori tipologie di Carte X-GO che dovessero essere di volta in volta emesse e delle quali si darà debita comunicazione mediante integrazione al presente Regolamento.
G. Non è ammessa la partecipazione al Programma da parte di soggetti che non rientrino nella definizione di Destinatari.
8. PARTECIPAZIONE
A. La partecipazione al Programma non comporta alcun onere economico per i Partecipanti.
B. La partecipazione al Programma è automatica per tutti i titolari di Carta X-GO.
C. La partecipazione al Programma comporta l’accettazione incondizionata e totale del presente Regolamento, senza riserva e/o limitazione alcuna.
9. MODALITÀ GENERALI DI RACCOLTA DEI PUNTI
9. 1 - Saldo Punti X-GO
A. I Punti assegnati saranno raccolti, ai sensi del presente Regolamento, nell’apposita sezione denominata “Saldo Punti” presente nell’area riservata personale di ogni Partecipante sul Sito. Il Partecipante potrà sempre controllare il proprio Saldo Punti aggiornato nell’area riservata personale del Sito e dell’App previa autenticazione sulle stesse.
B. Il totale dei Punti disponibili, al netto dei Punti utilizzati, è sempre consultabile nella sezione denominata “Saldo Punti”.
C. Il “Saldo Punti Contabile” è la somma tra “Saldo Punti Disponibili” e i Punti relativi a Titoli di viaggio acquistati e non ancora fruiti, al netto dei Punti utilizzati.
Il Partecipante, accedendo all’area riservata personale sul Sito o in App, avrà la facoltà di visualizzare sia il “Saldo Punti Contabile”, sia il “Saldo Punti Disponibili”.
9.2 - Regole generali di accumulo Punti presso Trenitalia
A. Tutti i Partecipanti accumuleranno i Punti secondo le modalità di cui alla seguente Tabella 1.
B. I Punti accreditati in relazione a viaggi effettuati da una persona diversa dal titolare della Carta X-GO saranno cancellati. Analoga regolamentazione si applicherà anche a coloro che a bordo treno non saranno in grado di fornire al personale di Trenitalia un valido documento di identificazione, ove richiesto. In tali casi, il Promotore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare la validità della Carta X-GO e, di conseguenza, la partecipazione del Destinatario al Programma, con conseguente annullamento dei Punti accumulati, e/o di assumere ogni iniziativa ritenuta idonea alla tutela dei propri interessi, ragioni e diritti.
C. Danno diritto all’accumulo di Punti solo i Titoli di viaggio relativi ai servizi di Trenitalia indicati nella Tabella 1 e acquistati mediante i seguenti canali di vendita:
I. Sito;
II. biglietterie fisiche di Trenitalia, Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l. e Trenitalia Tper s.c.a.r.l.;
III. FRECCIALounge, FRECCIAClub;
IV. emettitrici Self-Service Trenitalia;
V. agenzie di viaggio abilitate;
VI. App;
VII. call center di Trenitalia.
Tale elencazione è da intendersi tassativa.
D. I Punti verranno accumulati solo se sarà stato fornito, in fase di acquisto, il codice personale della Carta X-GO connesso al nominativo della persona che viaggerà con il Titolo di Viaggio acquistato.
E. Non danno diritto all’accumulo di Punti:
- i Titoli di Viaggio acquistati tramite canali di vendita diversi rispetto a quelli sopra indicati;
- i titoli di viaggio dei servizi ferroviari regionali con origine e destinazione interni alle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- i titoli di viaggio dei servizi ferroviari sovraregionali con origine o destinazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- i titoli di viaggio relativi a servizi effettuati da altre imprese come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l. e Trenitalia Tper s.c.a.r.l.;
- I Titoli di Viaggio che prevedano oltre all’acquisto di un servizio Regionale anche un titolo di viaggio con altro vettore (es. bus/nave), salvo casi specifici di volta in volta esplicitati in fase di acquisto (in tal caso, i Punti vengono accumulati solo tenuto conto dell’importo del Titolo di Viaggio del Regionale);
- tutte le integrazioni tariffarie regionali (Tariffe 41);
- i cambi biglietto effettuati a bordo treno;
- i Titoli di Viaggio acquistati a bordo treno;
- i Titoli di Viaggio relativi a diritti di ammissione;
- le carte “Tutto Treno” e assimilabili;
- i Titoli di Viaggio per i treni Eurocity ed Euronight;
- i Titoli di Viaggio per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e per i Freccialink;
- i Titoli di Viaggio con offerta comitive;
- i Titoli di Viaggio utilizzati da persona diversa dal titolare della Carta X-GO, anche qualora fossero acquistati dal titolare medesimo;
- i Titoli di Viaggio e i supplementi gratuiti;
- il Global Pass.
F. Per l’accumulo dei Punti, il Partecipante dovrà fornire, al momento dell'acquisto del Titolo di Viaggio, il codice personale della Carta X-GO, nelle modalità specifiche per i diversi canali di vendita (come specificato nelle FAQ pubblicate nella sezione “X-GO” del Sito) e verificare che sul Titolo di Viaggio tale codice sia correttamente riportato.
G. Il personale Trenitalia addetto al controllo a bordo treno potrà verificare l’esatta corrispondenza tra il codice personale della Carta X-GO indicato sul Titolo di Viaggio e quello riportato in formato digitale nell’area riservata personale del Partecipante presente sul Sito. Quest’ultimo è infatti tenuto a portare con sé durante l'intero viaggio, ai fini dell’esibizione al personale Trenitalia, il proprio codice personale in formato digitale o in versione stampa/ fotografia, analogica o digitale, purché risulti in ogni caso leggibile sia il nome e cognome del Partecipante sia il suo codice personale.
H. Il personale Trenitalia, inoltre, avrà facoltà di provvedere all’identificazione del Partecipante attraverso verifica a vista di idoneo documento di identificazione. Ai sensi delle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia, il personale di quest’ultima addetto al controllo a bordo treno verificherà altresì se il Titolo di Viaggio sia stato emesso in conformità con la disciplina ivi prevista.
I. I Punti risulteranno disponibili per la richiesta dei premi, come identificati al successivo art. 10.2 del presente Regolamento, solo successivamente alla data di effettuazione del viaggio e comunque entro 3 (tre) giorni da tale data, anche nei casi in cui il relativo accredito avvenga prima dell’effettuazione del viaggio stesso. I Punti relativi all’acquisto di carnet o abbonamenti Trenitalia risulteranno disponibili per la richiesta dei premi entro 3 (tre) giorni dall’acquisto del carnet/abbonamento stesso.
J. Nel caso in cui, trascorsi 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione del viaggio o dalla data di acquisto del carnet o abbonamento Trenitalia, non sia stato effettuato l'accredito dei Punti, nonostante il codice personale della Carta X-GO sia stato riportato correttamente sul Titolo di Viaggio, è possibile richiedere assistenza all’interno dell’area riservata personale sul Sito, nella sezione “Assistenza X-GO”.
K. Successivamente all’acquisto del Titolo di Viaggio per i quali, in fase di acquisto, sia stato omesso il codice personale della Carta X-GO, è possibile recuperare, ai fini dell’accredito dei Punti, esclusivamente i Titoli di Viaggio dei treni Regionali, Intercity e Intercity Notte che riportino il nome e cognome del Partecipante e purché l’acquisto sia avvenuto in un momento successivo all’ottenimento della titolarità della Carta X-GO e durante il periodo di validità del Programma. Il Partecipante può procedere al recupero dei Punti attraverso la sezione “Assistenza X-GO” del Sito, nell’area riservata personale, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisto del Titolo di Viaggio. Il Titolo di Viaggio acquistato dovrà essere conservato fino al momento dell'accredito dei Punti da parte di Trenitalia.
L. Nel caso in cui il Partecipante chieda il rimborso integrale o parziale del Titolo di Viaggio, il suddetto rimborso, anche parziale, comporterà l’eliminazione dell’intero valore dei Punti accreditati a seguito dell’acquisto del Titolo di Viaggio successivamente rimborsato.
9.3 - Regole generali di accumulo Punti presso i Partner
A. Durante lo svolgimento del Programma, l’accumulo Punti del Programma potrà avvenire a seguito di specifici accordi tra il Promotore ed aziende Sue partner (di seguito singolarmente e collettivamente “Partner”), anche per periodi di tempo limitati, come indicato dettagliatamente sul sito www.trenitalia.com.
L’accredito di Punti attraverso i Partner potrà avvenire:
- per acquisti di determinati beni e/o servizi presso i Partner;
- in sostituzione di una quota di punti maturati nello specifico programma di fidelizzazione dei Partner (c.d. scambio punti);
come di volta in volta dettagliato sul Sito e mediante integrazione al presente Regolamento al momento della partecipazione di un nuovo Partner.
B. Il Partecipante avrà cura di comunicare ai Partner il proprio codice personale della Carta X-GO al momento dell’acquisto o della richiesta di scambio punti, presso gli stessi.
C. I Punti relativi a tali iniziative potranno essere accreditati fino a 120 (centoventi) giorni dopo l’azione che dà diritto all’accumulo Punti dell’iniziativa stessa. In caso di mancato accredito è necessario contattare direttamente il servizio clienti del Partner interessato che tratterà i dati personali conferiti in qualità di Titolare Autonomo del trattamento.
D. I Punti accreditati in virtù di tali iniziative seguiranno le stesse condizioni (durata, utilizzabilità, etc.) dei Punti normalmente accreditati dal Promotore.
E. I singoli Partner dell’Operazione a Premio sono i soli responsabili delle condizioni di accredito dei Punti.
F. Il Partecipante è tenuto a verificare, presso gli stessi Partner, le condizioni in vigore dell’iniziativa.
G. Trenitalia declina ogni responsabilità riguardo i servizi e prodotti offerti dai Partner.
H. In caso di adesione di nuovi Partner alla presente Operazione a Premio verrà fornita idonea comunicazione ai Partecipanti con le stesse modalità e mezzi utilizzati per la pubblicità del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fornendo dettagli sui Punti accumulabili e sulle condizioni delle iniziative.
9.4 - Note generali
A. Il Promotore si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che l’accumulo di Punti e il Saldo Punti siano conformi al presente Regolamento e, nel caso di condotta non aderente e/o non conforme, di porre in essere ogni tipo di azione e/o iniziativa a propria tutela (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’annullamento dei Punti, la sospensione e/o annullamento della validità della Carta X-GO e, di conseguenza, della partecipazione del Destinatario al Programma).
B. Il Promotore, in alcuni periodi dell’Operazione a Premio, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con l’erogazione, in taluni casi, di Punti doppi o Punti aggiuntivi, in occasione di specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta integrate nel presente Regolamento e comunicate mediante il Sito e tramite tutti gli altri mezzi ritenuti idonei nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
C. Il Promotore si riserva altresì la facoltà di prevedere meccaniche aggiuntive di erogazione Punti, che saranno di volta in volta integrate nel presente Regolamento e comunicate ai Destinatari, di volta in volta, per tempo e con le idonee modalità nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
D. Resta inteso che, a eccezione dei periodi espressamente indicati nelle predette comunicazioni, saranno valide esclusivamente le modalità di attribuzione dei Punti di cui al presente Regolamento.
10. MODALITÀ DI RISCATTO DEI PUNTI
10.1 - Riscatto dei Punti
A I Punti possono essere riscattati dal 1°febbraio 2025 e fino alla data indicata nell’art. 4 “DURATA”. Il riscatto dei Punti è subordinato a idonea identificazione del Partecipante nei modi stabiliti da Trenitalia.
B. I Punti non utilizzati entro i termini indicati all’art. 4 saranno automaticamente azzerati.
C. I Partecipanti possono riscattare i Punti chiedendo i premi previsti, come specificato nell’art 10.2.
D. I Punti non possono essere in alcun modo convertiti in denaro né venduti e/o ceduti a terzi in alcuna forma.
E. In caso di contenzioso tra un Partecipante e il Promotore, quest’ultimo si riserva di sospendere l’assegnazione del/i premio/i richiesto/i sino al momento in cui il contenzioso in questione non verrà definitivamente risolto.
F. A integrazione e ampliamento dei premi, nel corso della durata dell’Iniziativa potranno essere inseriti nuovi e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, che saranno di volta in volta integrati nel presente Regolamento e comunicati ai Destinatari, di volta in volta, per tempo e con le idonee modalità nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
10.2 Premi
10.2.1 - Cashback
a) Tutti i Punti accumulati potranno essere utilizzati dal Partecipante per richiedere uno sconto (di seguito “cashback”) di € 3,00 (tre/00) ogni 150 (centocinquanta) Punti accumulati, fruibile indistintamente per l’acquisto di titoli di viaggio sui treni Regionali o Intercity/Intercity Notte di Trenitalia, fatto salvo quanto previsto alle lettere seguenti.
b) I Punti accumulati possono essere convertiti in cashback e utilizzati per acquistare titoli di viaggio entro il termine ultimo di richiesta premi (indicato nell’art. 4 “DURATA”) ancorché per viaggi in data successiva.
c) Al raggiungimento della soglia di Punti prevista per richiedere il cashback, il Partecipante dovrà selezionare (o richiedere all’operatore di biglietteria o dei FRECCIAClub/FRECCIALounge di selezionare) prima del pagamento la funzionalità “cashback X-GO” e indicare i Punti da convertire.
d) Il cashback sarà richiedibile in relazione ad acquisti dei titoli di viaggio Trenitalia effettuati esclusivamente mediante i seguenti canali:
§ Sito;
§ App;
§ biglietterie fisiche Trenitalia e Trenord S.r.l.;
§ FRECCIALounge e FRECCIAClub (per i clienti che hanno diritto all’accesso).
e) Non sono previste limitazioni al numero di lotti di cashback, del valore di € 3,00 (tre/00) cadauno, utilizzabili per l’acquisto del titolo di viaggio, fatti salvi i vincoli del Saldo Punti Disponibili e di un importo minimo da corrispondere in denaro pari a € 1,00 (uno/00) per il titolo di viaggio a cui sia stato applicato il cashback.
f) Il cashback è applicabile in caso di acquisto di soluzioni miste, che prevedano nel carrello, oltre all’acquisto di servizi Intercity/Intercity Notte, anche un titolo di viaggio del servizio Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l. e Trenitalia Tper S.c.a.r.l. o di altro vettore. In questo caso, il cashback è applicato solo sull’importo relativo al Titolo di Viaggio Intercity/Intercity Notte.
g) Il cashback non è utilizzabile per l’acquisto di:
- titoli di viaggio dei servizi ferroviari regionali con origine e destinazione interni alle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- titoli di viaggio dei servizi ferroviari sovraregionali con origine o destinazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- titoli di viaggio relativi a servizi effettuati da altre imprese come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l. e Trenitalia Tper s.c.a.r.l.;
- tutte le integrazioni tariffarie regionali (Tariffe 41);
- tutte le promozioni regionali comprese anche le offerte Italia in Tour 3 giorni e Italia in Tour 5 giorni;
- abbonamenti e carnet Regionale;
- abbonamenti e carnet Intercity/Intercity Notte;
- cambi biglietto effettuati a bordo treno;
- titoli di viaggio acquistati a bordo treno;
- titoli di viaggio relativi a offerte promozionali laddove indicato nelle condizioni commerciali della specifica offerta;
- titoli di viaggio relativi a diritti di ammissione;
- carte “Tutto Treno” e assimilabili;
- titoli di viaggio per i treni Eurocity ed Euronight;
- titoli di viaggio per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e per i Freccialink;
- titoli di viaggio con offerta comitive;
- titoli di viaggio acquistati tramite canali di vendita diversi da quelli sopra indicati (quali, ad esempio, le Agenzie di viaggio abilitate);
- Global Pass;
- titoli di viaggio relativi al servizio di trasporto di altri vettori (es bus/nave) venduti da Trenitalia.
h) Il cashback non è applicabile in caso di acquisto di soluzioni miste, che prevedano nel carrello, oltre all’acquisto di servizi Intercity/Intercity Notte o Regionali di Trenitalia, anche un titolo di viaggio dei servizi Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca.
i) Il cashback non è applicabile in caso di acquisto di soluzioni miste, che prevedano nel carrello, oltre all’acquisto di servizi Regionali di Trenitalia, anche un titolo di viaggio del servizio Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l., Trenord S.r.l. e Trenitalia Tper S.c.a.r.l. e titoli di viaggio per servizi di altri vettori (es. bus/nave) salvo casi specifici di volta in volta esplicitati in fase di acquisto (in questi casi il cashback è applicato solo sull’importo relativo al Titolo di Viaggio del Regionale di Trenitalia).
j) In caso di acquisto di più titoli di viaggio relativi a treni Intercity/Intercity Notte o Regionali con un'unica transazione, il Partecipante potrà scegliere su quale titolo di viaggio applicare il cashback e, qualora vi fosse la disponibilità di più lotti di cashback, sulla base dei Punti accumulati, egli potrà anche decidere se utilizzarli sullo stesso titolo di viaggio o su titoli diversi.
k) Il cashback non è cumulabile con altri, diversi sconti e/o cashback (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il cashback CartaFRECCIA), né con buoni di diversa natura.
l) Le transazioni cashback saranno visibili nell’estratto conto “X-GO” presente nell’area riservata personale sul Sito e sull’App.
m) Per i titoli di viaggio Intercity/Intercity Notte acquistati utilizzando il cashback è consentito il cambio prenotazione (data/ora), qualora sia previsto dalla tipologia di offerta commerciale acquistata.
n) Per i titoli di viaggio del servizio Regionale acquistati utilizzando il cashback è consentito il cambio data/ora, qualora sia previsto dalla tipologia di offerta commerciale acquistata.
o) In caso di cambio del biglietto (Intercity, Intercity Notte o Regionale), acquistato utilizzando il cashback, non è previsto il riaccredito dei Punti spesi e si perde il diritto a riutilizzare il valore del cashback; qualora il prezzo del nuovo biglietto sia maggiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo del nuovo biglietto e l’importo corrisposto in precedenza.
p) Il valore del cashback non è rimborsabile né indennizzabile, pertanto, il titolo di viaggio acquistato con il cashback è rimborsabile o indennizzabile – ove previsto - per il solo importo effettivamente pagato.
10.2.2 - Variazioni relative ai premi
Qualsiasi variazione ai paragrafi che riguardano i premi sarà introdotta in conformità con la normativa applicabile e tempestivamente recepita nella versione aggiornata del Regolamento del Programma disponibile sul Sito.
11. COMUNICAZIONE
La pubblicità dell’Operazione a Premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite comunicazioni dirette ai Partecipanti, sul Sito, sull’App ed eventuali ulteriori forme di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto e in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Operazione a premio saranno indicate nel Regolamento aggiornato e disponibile sul Sito e preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento.
Le comunicazioni verranno effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Regolamento sarà consultabile sul Sito.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Trenitalia S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, informa i Partecipanti che la richiesta della Carta X-GO e la partecipazione all’Operazione a Premio comportano il trattamento di dati personali, secondo le finalità e le modalità riportate nell’informativa completa disponibile sul sito www.trenitalia.com nella sezione “X-GO” e nella sezione “Protezione Dati Personali”.
13. FRODI
A. Trenitalia si riserva in ogni momento la verifica delle informazioni fornite dal Partecipante inclusa la verifica della sua identità. La mancata indicazione di informazioni necessarie, così come l’indicazione di informazioni non veritiere, potrebbe impedire l’accumulo dei Punti. In ogni caso Trenitalia si riserva il diritto di procedere alla verifica anche retroattiva delle operazioni e alla conseguente ed eventuale rettifica dei Punti accumulati nonché del rispetto delle regole di partecipazione alle promozioni e delle regole di attribuzione dei Punti, ferme restando le previsioni di prevenzione e repressione delle frodi.
B. Trenitalia si riserva di effettuare tutte le verifiche e approfondimenti necessari all’accertamento dei sospetti casi di frode o di abuso nella partecipazione al Programma. In caso di violazione del Regolamento e in particolare delle previsioni di cui al presente articolo e di sospetti abusi o frodi nell’accumulo e/o nell’uso dei Punti, nonché di sospetto uso fraudolento o comunque abusivo della Carta X-GO, Trenitalia si riserva di porre in essere ogni tipo di azione e/o iniziativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la sospensione e/o l’annullamento della Carta X-GO e della partecipazione al Programma del Partecipante con effetto immediato per giusta causa) a propria tutela. Il medesimo provvedimento potrà essere esteso a tutti gli eventuali account Trenitalia ricollegati al Partecipante stesso.
C. Trenitalia si riserva inoltre la facoltà di negare l’eventuale accredito di Punti in caso di comunicazioni false e/o incomplete e/o comunque erronee e più in generale in tutti i casi di cui alla precedente lett. B.
D. Trenitalia potrà adottare ulteriori linee guida nonché specifiche azioni per il contrasto dei comportamenti fraudolenti o comunque abusivi, a tutela del consumatore e del corretto andamento del Programma. Tali linee guida – la cui eventuale adozione sarà tempestivamente indicata all’interno del presente Regolamento – verranno pubblicate sul Sito.
14. CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DEL PARTECIPANTE
A. I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione della Carta X-GO accedendo all’area personale riservata sul Sito attraverso la sezione “Cancella adesione”. Al venir meno della titolarità della Carta X-GO consegue l’impossibilità di partecipare – o continuare a partecipare – all'Operazione a Premio. Il Partecipante ha facoltà di richiedere la cancellazione immediata della Carta X-GO oppure, in alternativa, richiedere che la cancellazione decorra a partire dal termine della presente Operazione a Premio. La cancellazione dalla Carta X-GO non comporta la cancellazione della registrazione al Sito. Al riguardo, è possibile richiedere la cancellazione dal Sito accedendo all’area riservata sul Sito nella sezione “Assistenza navigazione sito” (al contrario la cancellazione dal Sito comporta anche l’automatica cancellazione della Carta X-GO).
B. Alla conferma dell'avvenuta cancellazione della Carta X-GO, il Destinatario perderà automaticamente ogni diritto connesso all'Operazione a Premio e tutti i Punti precedentemente accumulati andranno persi. Nel caso di richiesta di cancellazione a efficacia differita, il Destinatario manterrà il diritto di accumulare Punti e di richiedere i premi nei termini di cui all’articolo 4. DURATA, fino al momento in cui la cancellazione acquisterà efficacia.
C. In caso di cancellazione immediata dalla Carta X-GO e dall’Operazione a Premio, qualora non sia stato richiesto anteriormente alcun premio, i Punti sino a quel momento accumulati andranno automaticamente persi.
D. In caso di cancellazione volontaria dalla Carta X-GO e dalla partecipazione all’Operazione a Premio, sarà possibile re-iscriversi in un secondo momento. In caso di successiva nuova richiesta della Carta X-GO e nuova partecipazione all'Operazione a Premio, l'accumulo dei Punti avverrà ex novo a partire dalla data della nuova emissione della Carta X-GO e gli eventuali Punti precedentemente accumulati e non utilizzati non potranno in alcun modo essere utilizzati o recuperati.
E. Quanto effettuato dal Destinatario nel periodo antecedente alla partecipazione all'Operazione a Premio (o la nuova partecipazione, in caso di precedente cancellazione) non contribuirà in alcun caso all'accumulo dei Punti.
15. SOSPENSIONE O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA
A. Trenitalia potrà sospendere o porre fine al Programma prima della data prevista dal presente Regolamento solo per giusta causa, in conformità agli articoli 1989 e seguenti del codice civile. La cessazione anticipata e la sospensione (con le rispettive conseguenze) saranno comunicate ai Partecipanti almeno 30 (trenta) giorni prima o, con riferimento alla sospensione, con il più ampio anticipo possibile o, al più tardi, immediatamente dopo la stessa. Tale comunicazione potrà essere effettuata da Trenitalia attraverso il Sito, presso le biglietterie Trenitalia o attraverso altre comunicazioni relative al Programma.
B. In ogni caso, nell’ipotesi di cessazione anticipata del Programma, i Partecipanti potranno riscattare i Punti entro 6 mesi dalla fine del Programma ai sensi dell’articolo precedente. Il riscatto dei Punti non sarà più possibile dopo la scadenza di tale termine.
16. DISPOSIZIONI FINALI
A. Ulteriori informazioni e chiarimenti sul Programma sono disponibili sul Sito nella sezione X-GO.
B. Per assistenza o eventuali reclami relativi al Programma, i Partecipanti potranno visitare il Sito o in alternativa rivolgersi al Servizio Clienti Trenitalia direttamente nella loro area riservata personale su App e Sito, nonché chiedere supporto in Assistenza o biglietteria Trenitalia.
C. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento del Programma sono disciplinati dal diritto italiano. Ogni controversia relativa al Programma, della quale non sia investito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà devoluta al foro competente per legge.
D. Il Promotore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile per eventi a esso non imputabili che possano impedire ai Destinatari, anche solo temporaneamente, di prendere parte alla presente Operazione a Premio.
E. I servizi di vendita dei Titoli di Viaggio Regionale e Intercity/Intercity Notte potrebbero subire sospensioni temporanee dovute a problematicità tecniche, manutenzione, test e/o aggiornamenti. Nell’ambito dell’Operazione a Premio, il Promotore non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Destinatario, né alcun obbligo di risarcimento e/o di indennizzo, ivi compreso il riaccredito dei Punti, conseguente a qualsiasi evento e/o fatto e/o atto derivante da, o riferibile a, Autorità governative e/o terzi soggetti e/o qualunque evento che possa rendere impossibile e/o impedire, anche soltanto temporaneamente, l’ordinario svolgimento dell’Operazione a Premio.
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