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Rimborso per rinuncia al viaggio, in base alle disposizioni sul Coronavirus

  • Per i treni Frecce, Intercity, EuroCity, Euronight e per Freccialink

    Il rimborso integrale dei titoli di viaggio per i treni/servi-zi Frecce, IC, EuroCity, Euronight e per Freccialink, indipendentemente dalla tariffa acquistata, è riconosciuto nelle seguenti casistiche:

    a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

    b) ai soggetti residenti o domiciliati nelle aree interessate dalla limitazione alla circolazione delle persone come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento dalle stesse aree, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    c) ai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

    d) ai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dalla limitazione alla circolazione delle persone come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19 con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    e) ai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

    f) ai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

    A seguito dell’introduzione del decreto-legge n. 24/2022 “Disposizioni a seguito della cessazione dello stato di emergenza”, si precisa che il rimborso integrale dei titoli di viaggio non è erogato nel caso in cui il soggetto richiedente sia sottoposto a regime di autosorveglianza, a seguito di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.

    Biglietti singoli:

    La richiesta di rimborso può essere effettuata in biglietteria oppure inviata compilando l’apposito web form, presentando o allegando il titolo di viaggio e, ove possibile, la documentazione idonea ad attestare l’effettiva ricorrenza delle situazioni sopra riportate (ad esempio, nel caso di cui alla lettera e), occorrerà presentare la documentazione attestante la programmata partecipazione ad uno degli eventi indicati).

    Il rimborso può essere richiesto entro trenta giorni decorrenti:

    • dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);
    • ·dall'annullamento, sospensione o rinvio degli eventi di cui alla lettera e);
    • ·dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi riportata alla lettera f).


    I biglietti sono rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro 30 mesi dalla data di emissione del bonus stesso (tale durata si applica anche ai bonus precedentemente emessi con validità 24 mesi).

    In alternativa all’emissione del bonus, il passeggero potrà richiedere il rimborso della somma sullo stesso strumento di pagamento utilizzato all'atto dell'acquisto rivolgendosi alle biglietterie Trenitalia o utilizzando il web form su questo sito, avendo cura di specificare tale esigenza.

    Qualora il bonus sia già stato generato, laddove il passeggero non intenda avvalersene o lo abbia utilizzato solo in parte, potrà chiedere il rimborso del residuo non utilizzato in qualunque momento ed entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del bonus stesso:

    • sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto, presentando un reclamo nei modi d'uso (presso le biglietterie o utilizzando il web form);
    • in contanti, presso le biglietterie Trenitalia qualora il bonus sia ancora in corso di validità.

     

    Carnet:

    Per i Carnet ancora in corso di validità è possibile chiedere il rimborso del residuo presentando un reclamo nei modi d'uso (presso le biglietterie o utilizzando il form su trenitalia.com), prima della scadenza del Carnet. Il rimborso avviene con bonus elettronico valido 30 mesi (tale durata si applica anche ai bonus precedentemente emessi con validità 24 mesi).

    Abbonamenti e Carte Tutto Treno:

    Gli abbonamenti Frecce e Intercity (tutte le tipologie) e le Carte Tutto Treno (tutte le tipologie) sono rimborsati a decorrere dalla data in cui si è verificata una delle predette situazioni oggettive (dalla lettera a) alla lettera d)) e fino alla relativa cessazione.

    Il rimborso avviene con bonus elettronico valido 12 mesi.

    Le richieste di rimborso possono essere inviate successivamente al termine di validità del titolo e dietro presentazione del titolo stesso in biglietteria o utilizzando il web form, non oltre 30 giorni decorrenti dalla sua scadenza.

    Qualora i titolari di Abbonamenti e Carte Tutto Treno non volessero attendere la scadenza del titolo, possono richiedere un indennizzo integrale della parte non utilizzata, esclusivamente tramite l’apposito web form. L’indennizzo avviene con bonus elettronico valido 12 mesi.

  • Per i treni Regionali

    Per gli abbonamenti scarica i moduli dedicati secondo le linee guida emesse dalle singole Regioni e Province autonome.

    Per biglietti di corsa semplice acquistati dal 24 febbraio 2020 è previsto il rimborso integrale a favore dei clienti - per qualsiasi viaggio - rientranti nelle casistiche del DL del 02/03/2020 n. 9:

    a) quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

    b) essere residente, domiciliato o destinatario di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell'articolo 3 del d.l. n. 6/2020, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di permanenza domiciliare, quarantena o ricovero;

    d) aver programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.l. n. 6/2020, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    e) aver programmato viaggi per la partecipazione a gite scolastiche, concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

    f) aver acquistato in Italia biglietti per viaggi in Stati esteri, dove sia impedito o vietato l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

    A seguito dell’introduzione del decreto-legge n. 24/2022 “Disposizioni a seguito della cessazione dello stato di emergenza”, si precisa che il rimborso integrale dei titoli di viaggio non è erogato nel caso in cui il soggetto richiedente sia sottoposto a regime di autosorveglianza, a seguito di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.

    ll rimborso dei biglietti può essere richiesto, in biglietteria (quando riattivate) o inviando il modulo via posta o via mail alle Direzioni Regionali/Provinciali di competenza della località di arrivo del viaggio. Scarica il modulo, entro 30 giorni decorrenti :

    • dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);
    • dall'annullamento, sospensione o rinvio degli eventi di cui alla lettera e);
    • dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi riportata alla lettera f).
     
     

    Per tutte le richieste di rimborso per motivi propri (indipendenti quindi dal covid-19) si procede come previsto al punto 8 Rimborsi ed indennità – Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri.

    I clienti sono invitati a conservare il proprio documento di viaggio.